Il 1° aprile 2020 doveva entrare in vigore il regolamento comunitario 775 del 2018 che prevedeva l’obbligo di fornire in etichetta le informazioni sull’origine dei prodotti trasformati, in particolare del grano per la pasta, del riso e del pomodoro, quando l’origine dell’ingrediente primario sia diversa da quella del prodotto finito.
La scadenza del 1° aprile è slittata al 31 dicembre 2021 con un decreto firmato in extremis lo scorso 30 marzo 2020 dagli attuali Ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico, Teresa Bellanova e Stefano Patuanelli.
La normativa comunitaria sostiene che i produttori scrivano in etichetta le informazioni sull’origine solo se il luogo di provenienza dell’alimento venga indicato, o anche semplicemente in qualche forma evocato, e non sia lo stesso di quello del suo ingrediente primario. Ossia, ad esempio, se un pacco di pasta lavorata in Italia evoca il nostro paese, magari con una striscia tricolore, deve solo indicare se l’origine del grano è “estera”, senza l’indicazione dell’area geografica di provenienza del grano.
Per le imprese dell’agroalimentare italiano e i rappresentanti delle loro categorie il Regolamento UE, norma già contestata dall’allora Ministro all’Agricoltura Maurizio Martina, «spalanca le porte a tutte quelle aziende che fanno dell’italian sounding».
Restano, pertanto, valide le norme nazionali più restrittive, già vigenti nel nostro Paese, che impongono l’evidenziazione sulla confezione delle diciture “Paesi UE”, “Paesi non UE”, “Paesi UE e non UE”, qualora pasta, riso, derivati da pomodoro non siano al 100% “prodotto italiano”.
Per essere di promemoria ad una popolazione di consumatori alle volte frettolosi, ricordiamo che, come avvalorato dal decreto di proroga:
– Per quanto riguarda la Pasta, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in Italia, si trova la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.
– Per il Riso, sulla confezione continuano a essere indicati: il Paese di coltivazione del riso; il Paese di lavorazione e il Paese di confezionamento. Solo se le tre fasi avvengono sul territorio nazionale è scritto “Origine del riso: Italia”.
– In merito alle confezioni di derivati del Pomodoro, i sughi e le salse prodotti in Italia devono continuare ad avere indicate in etichetta le seguenti informazioni: a) nome del Paese di coltivazione del pomodoro; b) nome del Paese di trasformazione. Solamente se queste fasi avvengono nel nostro Paese può essere utilizzata la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
Ovviamente le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Maura Sacher
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