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Per la locazione turistica breve aggiornamenti in vista

E limitazioni per i soggiorni dei turisti di passaggio.

E limitazioni per i soggiorni dei turisti di passaggio.
Come ad esempio i ciclo-gastro-turisti, tanto per restare sul tema che a noi interessa.

E’ in fase di approvazione una nuova bozza, ritoccata e integrata rispetto alla prima uscita a maggio di quest’anno), di un disegno di legge governativo che si configura come un’integrazione alla disciplina delle locazione a scopo turistico già in vigore dal 2019.

Il ddl specifica che tutti i Comuni classificati dall’Istat “a vocazione turistica” devono sottostare alle regole, anche se con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (in pratica la totalità dei Comuni nazionali), che nel testo precedente erano escluse, e ciò è visto come un inasprimento delle regole.
Inasprimento che, secondo una parte degli operatori del settore, mette in difficoltà molte categorie di cittadini, includendovi l’accrescimento delle scartoffie da riempire e degli oneri per adeguarsi, che ovviamente andranno ad incidere anche sul costo dell’ospitalità.

È sottolineato che le nuove norme si presentano come «volte a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento».
Sono nel mirino, palesemente, le abitazioni nei centri storici spesso abbandonate dai proprietari, trasferitisi altrove, che mantengono il possesso senza utilizzarle per sé o metterle sul mercato delle locazioni.
È, peraltro, messa in evidenza la situazione di Venezia, ove i turisti occupanti un alloggio temporaneo e a rotazione supera il numero dei cittadini residenti.

Viene precisato che per “locazione per finalità turistiche” si intende il contratto di locazione con scopo turistico, quale vacanza, lavoro o altro motivo, avente ad oggetto il godimento di un immobile ad uso abitativo ubicato in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice, ossia del richiedente l’ospitalità per un certo periodo.

Durata minima due notti

Salta innanzitutto agli occhi la previsione che la durata minima del contratto di locazione per “finalità turistiche” non può essere inferiore a due (2) notti.

Ma se “per finalità turistiche” sono compresi i casi di “lavoro o altro motivo”, vorrebbe dire che chiunque debba sostenere una giornata d’esame o di colloquio di lavoro in qualunque località definita “turistica”, deve prolungare il soggiorno per una seconda notte, a meno che non prenoti in albergo.

Dovrebbero cominciare ad essere in allarme i convegnisti, i partecipanti a manifestazioni fieristiche, concertistiche, che avrebbero pernottato in loco o nelle vicinanze in qualche alloggio a buon prezzo per non affrontare un viaggio di ritorno in piena notte, se arrivati in automobile, o in attesa del primo treno mattutino.
E così tutti i nostri amici eno-gastronomi in giro “per lavoro o altro motivo”, non supportati da organizzazioni che si accollano le spese di una loro nottata in una struttura alberghiera.

Vogliamo pensare alla categoria dei ciclo-turisti tanto sostenuta dalle politiche volte ad incentivare la promozione eno-gastronomica locale? Devono dormire in tenda?

E che faranno tutti quei “turisti di passaggio” obbligati ad una sosta lungo il tragitto verso la vera destinazione o tutti coloro “in pellegrinaggio” a piedi verso i Santuari?

Al limite di due notti è concessa come eccezione l’ipotesi in cui sia di passaggio un nucleo familiare numeroso composto da almeno un genitore e tre figli e allora gli è concessa una sola notte. Ma questa eccezione a quanti riguarderanno? Chi oggi gira con tre figli? E quali famiglie hanno tre figli? A chi pensavano quando hanno stilato questa frase?

Precisazione

La nuova normativa prevede anche altri obblighi per i proprietari, sempre sotto pena di sanzioni e sembra valere non solo per il settore degli affitti brevi (considerati tali fino a 30 giorni), ossia per soggiorni transitori, ma anche B&B e affittacamere, e case vacanza.

A detta dei promotori del ddl, a nuova norma rientra nelle misure per fronteggiare l’abusivismo, non per penalizzare le attività occasionali e non ha la finalità di privilegiare il settore alberghiero.

Tuttavia, si sono già mobilitate Confedilizia, Prolocatur, l’associazione per la tutela dei diritti dei proprietari che fanno locazione breve, e la FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, a cui aderiscono oltre 45mila operatori del settore (agenti immobiliari, turistici, promotori immobiliari, amministratori e gestori di beni immobili, ecc.).
Hanno sollevato critiche e obiezioni, giudicandolo un testo palesemente mirato a contrastare l’ospitalità in casa a vantaggio di quella in albergo.

Chissà quale altri ritocchi interverranno prima dell’eventuale approvazione, ma questo a noi interessa di meno.

A noi, viaggiatori per diletto o per dovere, per ora basta sapere che in futuro dovremo preparare accuratamente i nostri spostamenti … o rinunciarvi. Alla faccia del “turismo sovradimensionato”.

Maura Sacher

 


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