Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
Un sostegno concreto ai produttori e alle scelte dei consumatori, secondo il Ministro Martina, “un ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma sociale e di tenuta del territorio”, e, inoltre, per salvaguardare le produzioni certificate, combattere la contraffazione e aumentare le informazioni disponibili in etichetta.
“Con questo provvedimento – ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero, con delega all’agricoltura di montagna – intendiamo completare il quadro normativo nazionale sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Si concretizza quindi uno strumento efficace per gli operatori delle zone montane, che potranno accrescere la redditività facendo leva sulla riconoscibilità dei prodotti, e allo stesso tempo garantiamo maggiore tutela ai consumatori, che chiedono sempre più trasparenza e informazione”.
Il decreto riguarda sia i prodotti di origine animale, sia quelli di origine vegetale e dell’apicoltura.
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati, oppure derivanti da animali ivi allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se trasformati in tali zone, e ancora prodotti derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
Nell’allevamento in loco, conta anche la proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna, che non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Riguardo ai prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura, il Decreto Mipaaf specifica che l’indicazione può essere applicata se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna e se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle medesime zone.
Il Decreto descrive pure gli ingredienti da utilizzare nella lavorazione dei prodotti finiti, e fornisce precisi criteri in merito a tutti gli impianti di trasformazione. In particolare, per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Maura Sacher
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